Detrazioni fiscali – 30% per siti web di alberghi e b&b
ottimizzati per il sistema mobile
e il webmarketing turistico
A chi si rivolge? A tutte le stutture ricettive: alberghiere ed extra alberghiere
Il Decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.175 del 30 luglio 2014 (in particolare l’ART.9) è stato convertito in legge e contiene diversi punti concepiti per favorire la competitività del turismo italiano, tra questi il credito d’imposta del 30% per la digitalizzazione di hotel, b&b e ostelli. Il decreto legge può essere consultato integralmente qui. Leggilo e poi rivolgiti al tuo commercialista per svolgere tutte le pratiche burocratiche che ti consentiranno di ottenere il credito del 30% d’imposta.
Questo è il migliore momento per investire sul web marketing della tua struttura
Il credito d’imposta può essere richiesto e riconosciuto nella misura del 30% in particolare per le spese seguenti:
* siti internet per hotel ottimizzati per il sitema mobile (tablet e smartphone);
* integrazione di siti web con sistemi di prenotazione on-line (booking engine);
* impianti con connessione wi-fi;
* servizi di consulenza per il marketing e la comunicazione digitale;
* servizi per la formazione del titolare e/o del personale ai fini di quanto previsto dal presente comma.
- COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito di imposta del 30% è riconosciuto per investimenti fino a 12.500 €, relativo alle spese sostenute negli esercizi 2014, 2015 e 2016, e fino all’esaurimento delle risorse stanziate (circa 15.000.000,00 di euro per ciascun periodo d’imposta).
- A QUALE ATTIVITA’ SI RIVOLGE IL D.L.
Si rivolge a tutte le stutture ricettive:
• alberghiere ( hotel,bed & breakfast,alberghi, villaggi albergo, residence);
• extralberghiere (campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, rifugi, agriturismo, affittacamere, case vacanze, appartamenti per vacanza).
- COMPENSAZIONE con Modulo F24
Il credito d’imposta è valido solo in compensazione tramite modello F24 e non concorre alla formazione dell’imponibile al fine delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.